Art. 1.
(Definizione della professione di sommelier).

      1. La professione di sommelier comprende le attività volte all'esame e alla certificazione qualitativa nonché la conoscenza e l'impiego delle tecniche di somministrazione dei prodotti e dei distillati viti-vinicoli in fase di distribuzione e di consumo finale. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
      2. Ai sommelier non agronomi è vietata ogni attività di competenza esclusiva della professione di agronomo.
      3. Ai sommelier non enologi è vietata ogni attività di competenza esclusiva della professione di enologo.